SANZIONI ECO-SCHEMI NUOVA PAC
La Circolare AGEA n. 28624 del 9 aprile 2024 disciplina l’applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti, in relazione agli Eco-schemi.
Le sanzioni sono applicate diversamente per:
- gli Eco-schemi 2, 3, 4 e 5;
- l’Eco-schema 1, sia per il Livello 1 che per il Livello 2.
Eco-schemi 2, 3, 4 e 5
Nello specifico, per gli Eco-schemi 2, 3, 4 e 5, la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100%, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione.
La violazione di uno o più impegni, che si riferiscono esclusivamente a un Eco-schema, comporta una riduzione solo relativamente ai pagamenti dell’Eco-schema per il quale sono state rilevate delle infrazioni. Il meccanismo di calcolo prevede che per ogni singola violazione di un impegno di un determinato Eco-schema, vada quantificato il livello di gravità di ogni singolo indice, tramite un punteggio (basso = 1, medio = 3, alto = 5). Una volta quantificati gli indici di gravità, entità e durata, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.
Infine, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), sempre nell’ambito dello stesso Eco-schema, per ottenere un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.
Per il solo anno 2023, è prevista la sospensione dell'applicazione delle sanzioni, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.
Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.
Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023.
Inoltre, nella Circolare AGEA è specificato che, sempre in riferimento agli impegni biennali, se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.
Eco-schema 1
Nello specifico, per l’Eco-schema 1, il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia per il Livello 1 che per il Livello 2, non comporta riduzioni del pagamento, ma la completa esclusione dal pagamento del singolo allevamento.