La Circolare AGEA n. 28624 del 9 aprile 2024 disciplina l’applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti, in relazione agli Eco-schemi. Le sanzioni sono applicate diversamente per: Nello specifico, per gli Eco-schemi 2, 3, 4 e 5, la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100%, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione. La violazione di uno o più impegni, che si riferiscono esclusivamente a un Eco-schema, comporta una riduzione solo relativamente ai pagamenti dell’Eco-schema per il quale sono state rilevate delle infrazioni. Il meccanismo di calcolo prevede che per ogni singola violazione di un impegno di un determinato Eco-schema, vada quantificato il livello di gravità di ogni singolo indice, tramite un punteggio (basso = 1, medio = 3, alto = 5). Una volta quantificati gli indici di gravità, entità e durata, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione. Infine, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), sempre nell’ambito dello stesso Eco-schema, per ottenere un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente. Per il solo anno 2023, è prevista la sospensione dell'applicazione delle sanzioni, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023. Inoltre, nella Circolare AGEA è specificato che, sempre in riferimento agli impegni biennali, se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023. Nello specifico, per l’Eco-schema 1, il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia per il Livello 1 che per il Livello 2, non comporta riduzioni del pagamento, ma la completa esclusione dal pagamento del singolo allevamento. Eco-schemi 2, 3, 4 e 5
Eco-schema 1

